Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma"»;

            al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale"»;

            al comma 6:

            all'alinea, le parole: «comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: «comma 12» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

            il capoverso 10-bis è sostituito dal seguente:

        «"12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati"»;

            il comma 8 è sostituito dai seguenti:

        «8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

        "2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta

 

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fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi".

        8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
        2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
        2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali".

        8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti»;

            al comma 9, primo periodo, la parola: «nuovi» è sostituita dalle seguenti: «, anche nuovi,» dopo le parole: «del modello F24» sono inserite le seguenti: «per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,» e la parola: «assolto» è sostituita dalla seguente: «assolta»;

            al comma 10, le parole: «e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore» sono sostituite dalle seguenti: «e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti»;

            al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «dell'Amministrazione economico-finanziaria» sono inserite le seguenti: «, per metà

 

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delle risorse,» e dopo le parole: « amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti: «per la restante metà delle risorse,»;

            al comma 16, dopo le parole: «Lo schema di regolamento» sono inserite le seguenti: « previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute,» e le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario»;

            al comma 17, primo periodo, le parole: «è soppressa» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi».

        All'articolo 2:

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17"»;

            al comma 6, capoverso Art. 72-bis, le parole: «(Contenuti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio)» sono sostituite dalle seguenti: «(Pignoramento dei crediti verso terzi)»;

            dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        «7-bis. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

        "Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
        2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata

 

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segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
        3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"»;

            al comma 9, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica»;

            al comma 11, la parola: «denominati» è sostituita dalla seguente: «denominate»;

            al comma 15, le parole: «, comma 1,» sono soppresse.

        All'articolo 3:

            il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006»;

            al comma 12, le parole da: «Il comma 25» fino a: «i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti»;

            dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

        «12-bis. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: "Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta

 

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eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

        All'articolo 4:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

        "6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni"»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            "d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime della franchigia agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 32-bis e 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dei periodi terzo e quarto del citato comma 6 dell'articolo 34"»;

            al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i

 

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trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto».

        All'articolo 5, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto».

        L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

        «Art. 6. - (Imposta sulle successioni e donazioni). - 1. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
        2. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

            a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

            b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

            c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

        3. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

            a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 di euro: 4 per cento;

            b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

            c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

 

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        4. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
        5. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
        6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

            a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

            b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

            c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

            d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

        7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relative alle successioni di cui al periodo precedente.
        8. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007».

        All'articolo 7:

            i commi da 1 a 4 sono soppressi;

            al comma 5, le parole: «per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose» sono sostituite dalle seguenti: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate » e le parole: «per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1» sono sostituite dalle seguenti: «che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700»;

            i commi da 6 a 11 sono soppressi;

            al comma 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali»;

 

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            dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

        «18-bis. A decorrere dai pagamenti successivi al 1o gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
        18-ter. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 18-bis»;

            al comma 19, lettera c), capoverso 7.1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto»;

            al comma 20, dopo le parole: «dal comma 19» sono inserite le seguenti: «e dal comma 21, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro»;

            al comma 22, la parola: «ispezioni» è sostituita dalla seguente: «consultazioni»;

            al comma 25, lettera b):

            al numero 1), le parole: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;

            al numero 3), le parole da: «fino a quelle "Tale percentuale è elevata» fino a: «"nella misura dell'ottanta per cento"» sono sostituite dalle seguenti: «fino a: "per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)"»;

            al comma 26:

            al primo periodo, le parole: «alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 della legge»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 25, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea

 

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dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 25».

        All'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «5-bis. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea».

        L'articolo 10 è soppresso.

        All'articolo 12:

            al comma 2:

            la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari»;

        le lettere b) e c) sono soppresse;

        alla lettera d), le parole: « a vantaggio degli utenti di parte» sono soppresse;

        la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        «e) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente»;

        alla lettera f), le parole: «esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal concedente, di quote

 

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predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente»;

        alla lettera h), le parole: « nel progetto definitivo» sono soppresse;

        il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 2, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate»;

        al comma 4:

            al capoverso c), le parole: «, conseguentemente,» sono sostituite dalle seguenti: «in tale veste»;

            il capoverso d) è sostituito dal seguente:

            «d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità»;

            al capoverso e), le parole: «, e che nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003»;

 

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            dopo il capoverso e) è inserito il seguente:

            «f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio»;

            al comma 6, dopo la parola: «dichiari» è inserita la seguente: «espressamente» e le parole da: «automaticamente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato»;

            al comma 7, le parole da: «nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 6 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 1»;

            dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

        «8-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 14:

            al comma 2, le parole da: «, il cui utilizzo è stabilito» fino alla fine del comma sono soppresse;

            dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Le risorse di cui al comma 2, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con

 

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il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria».

        All'articolo 15:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale del Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 54. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
        2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4"»;

            il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa";

            b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive";

            c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa

 

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Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo"».

        All'articolo 16, comma 1, le parole da: «per esami» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esami».

        All'articolo 17, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È affidata ad Arcus s.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

        All'articolo 18:

            al comma 2, le parole: «dell'immobile sede del predetto Teatro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intero immobile sede del predetto Teatro»;

            al comma 3, secondo periodo, le parole: «del Teatro medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 2».

        L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

        «Art. 19. - (Compensi agli organi degli Enti parco nazionali). - 1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

        "12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta

 

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Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001"».

        All'articolo 20, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            «e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 24:

            al comma 1, lettera c), numero 1, le parole: «dei giornalisti» sono soppresse;

            dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati».

        L'articolo 26 è soppresso.

        L'articolo 27 è soppresso.

        All'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

        "Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana"».

        All'articolo 31, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento».

        L'articolo 32 è soppresso.

 

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        Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

        «Art. 32-bis. - (Fondo per il diritto di prestito pubblico). - 1. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione" sono soppresse.

        2. All'onere di cui al comma 1, pari a 250.000 euro per l'anno 2006 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 36:

        il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

 

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        dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        «5-bis. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
        5-ter. I regolamenti di cui al comma 5-bis sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.
        5-quater. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 5-bis non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

        All'articolo 37, comma 1, capoverso 2-ter, le parole: «laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» sono sostituite dalle seguenti: «laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni».

        All'articolo 39, comma 3, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

        All'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato intermini

 

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steriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

        All'articolo 41, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere».

        L'articolo 42 è soppresso.

        All'articolo 44:

            al comma 4, capoverso, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2»;

            dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso".

        4-ter. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

 

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        "2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne"».

        All'articolo 45, comma 7, primo periodo, le parole: «senza oneri a carico dei bilanci pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 47, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2007, dell'accisa sui superalcolici, come determinata ai sensi dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

        Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

        «Art. 47-bis. - (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

 

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        Prima dell'allegato «Tributi speciali catastali» è inserita la seguente tabella:

Tabella 1
(prevista dall'art. 7, comma 18-bis)

Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche:
Tariffe:
a) euro 0 fino a 11 kw euro 25;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,60 per ogni kw di potenza;

b) euro 1 fino a 11 kw euro 23;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;

c) euro 2 fino a 11 kw euro 21;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;

d) euro 3 fino a 11 kw euro 19,11;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza».

 

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